Per troppo tempo il credito bancario è stato raccontato come un fatto privato: banca da una parte, impresa dall’altra, contratto in mezzo, rischio da gestire internamente e partita chiusa.
È una lettura vecchia. Ed è una lettura sbagliata.
Il credito non è mai stato un semplice affare bilaterale.
È un’attività regolata.
È un’attività vigilata.
È un’attività che incide sul mercato.
E quando viene concessa senza disciplina, senza vera analisi del merito creditizio e senza concrete prospettive di rientro o risanamento, non genera solo una perdita privata: altera il mercato, aggrava i dissesti, sposta il rischio su terzi e, in certi casi, scarica perfino il costo finale sul sistema pubblico. La Banca d’Italia colloca espressamente la vigilanza bancaria al servizio della sana e prudente gestione, della stabilità complessiva, della trasparenza e della correttezza; l’EBA, con le sue Guidelines on loan origination and monitoring, richiede standard robusti e prudenti di concessione e monitoraggio del credito lungo tutto il ciclo di vita del finanziamento.
La verità, oggi, è semplice e scomoda:
non ogni credito salva un’impresa.
A volte il credito la tiene in piedi artificialmente.
A volte ritarda soltanto l’emersione della crisi.
A volte gonfia il passivo.
A volte consente di prendere tempo usando denaro che non avrebbe mai dovuto essere erogato.
E quando succede, il problema non è più “una pratica andata male”. Il problema diventa concessione abusiva del credito.
La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha smesso di girarci intorno.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16706/2020, ha affermato due principi durissimi: da un lato, è nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale che dissimuli un finanziamento funzionale ad aggravare il dissesto dell’imprenditore insolvente; dall’altro, è irripetibile ex art. 2035 c.c. l’erogazione di somme a favore di un’impresa già in stato di decozione quando il finanziamento serve a ritardare il fallimento e ad aumentare l’esposizione debitoria, in violazione delle regole di correttezza del mercato. Non siamo più nel campo della leggerezza istruttoria. Siamo nel campo dell’illecito economico.
Poi è arrivato il consolidamento della linea risarcitoria.
Con Cass. 18610/2021, la Corte ha chiarito che l’erogazione del credito è abusiva quando viene effettuata, con dolo o colpa, a un’impresa in difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tal caso, se il finanziamento favorisce la prosecuzione dell’attività e aggrava il dissesto, il soggetto finanziatore può essere chiamato a risarcire il danno. La stessa pronuncia ha però fissato anche il confine opposto: non è abusivo il credito assunto come rischio non irragionevole, sulla base di una valutazione ex ante seria, documentata e in buona fede, orientata a un possibile risanamento o almeno a una proficua permanenza sul mercato. Questo è il punto cruciale: il diritto non punisce il rischio. Punisce il rischio cieco, il rischio finto, il rischio senza istruttoria vera.
Nel 2023 la Cassazione ha ribadito il principio con Cass. 29840/2023: se il credito è concesso abusivamente a un’impresa senza concrete prospettive di recupero, l’illecito del finanziatore sussiste e il curatore può agire per il danno patrimoniale sofferto dalla società fallita. Il messaggio è netto: la banca non è un osservatore neutrale che può sempre rifugiarsi dietro il contratto firmato. Se presta male, e quel credito peggiora il dissesto, la responsabilità può arrivare.
Il passaggio ancora più duro, però, è un altro.
La giurisprudenza sta iniziando a colpire non solo il danno del credito abusivo, ma la sua legittimità stessa.
Ed è qui che il tema esplode.
Con Cass. 26248/2024, la Suprema Corte ha affermato che neppure i finanziamenti concessi nel quadro emergenziale del cosiddetto Decreto Liquidità, e neppure la presenza della garanzia del fondo statale, fanno venir meno i principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito. È un principio che vale moltissimo anche fuori dal Covid: la garanzia pubblica non sostituisce l’istruttoria, non assolve l’intermediario, non trasforma un cattivo credito in un buon credito.
La giurisprudenza di merito del 2024-2025 sta spingendo ancora oltre questa logica.
Secondo la ricostruzione riportata da Tribunale di Asti, 8 gennaio 2024, un mutuo assistito da garanzia pubblica concesso scientemente a una società insolvente, al solo scopo di “portarsi a casa” la copertura statale di un credito già deteriorato, può essere colpito da nullità per violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. Stesso vento a Piacenza, 8 gennaio 2025: nelle sintesi pubblicate, il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo di un intermediario, ritenendo il finanziamento garantito MCC nullo per violazione della prudente valutazione del merito creditizio e le somme irripetibili ex art. 2035 c.c. Qui la linea è brutale: non basta più dire “il debitore non ha pagato”. Bisogna chiedersi se quel denaro doveva essere erogato in origine.
Questa è la frattura vera nel sistema del credito italiano.
Non stiamo più discutendo solo di NPL, default o recupero.
Stiamo discutendo di una questione molto più radicale: un finanziamento può essere formalmente perfetto e giuridicamente tossico.
Può avere firma, delibera, garanzia, contratto, erogazione.
E tuttavia essere economicamente sbagliato, causalmente distorto, socialmente dannoso e, nei casi estremi, giuridicamente nullo.
E allora diciamolo senza ipocrisie:
la concessione abusiva del credito non è il lato oscuro della finanza tradizionale.
È il prodotto inevitabile di una cultura del credito costruita su volume, rinvio e opacità.
Per anni una parte del mercato ha ragionato così:
meglio tenere in vita un debitore morente che certificare subito la perdita.
Meglio rinviare il problema che riconoscerlo.
Meglio travestire un’esposizione malata da nuova finanza.
Meglio appoggiarsi a una garanzia pubblica che affrontare il rischio reale.
È esattamente questo schema che oggi la giurisprudenza comincia a colpire.
Ed è qui che entra in scena il fintech.
Ma attenzione: non il fintech raccontato male, quello da brochure, quello che si limita a dire “facciamo credito più veloce”.
Quello non basta.
Anzi, se replica i vecchi errori con software più rapido, peggiora il problema.
Il vero fintech deve essere l’opposto della concessione abusiva del credito.
Deve essere più severo, non più permissivo.
Deve essere più leggibile, non più opaco.
Deve essere più data-driven, non più commerciale.
Deve essere più continuo nel monitoraggio, non fermarsi alla delibera iniziale.
Deve saper distinguere tra tensione finanziaria temporanea e insolvenza strutturale.
Deve saper dire no, prima.
E deve saper dire sì, meglio.
Qui sta la differenza industriale.
Una piattaforma fintech seria può leggere flussi di conto, incassi reali, aging dei crediti, concentrazione dei debitori, deterioramento della marginalità, segnali di stress operativo, andamenti transazionali, anomalie di comportamento.
Può monitorare non solo il momento della richiesta, ma il ciclo di vita del rischio.
Può documentare il processo decisionale.
Può costruire audit trail, early warning, limiti dinamici, blocchi automatici, policy di refresh del merito creditizio.
In altre parole, può fare quello che il sistema tradizionale troppo spesso ha fatto tardi o male: capire prima se il credito sta sostenendo un’impresa viva o sta semplicemente alimentando un dissesto già scritto. È esattamente la direzione tracciata dalle linee guida EBA, che insistono su governance, creditworthiness assessment e monitoraggio lungo l’intero ciclo del finanziamento.
E qui c’è un secondo punto fondamentale per il mondo di PausePay, CashInvoice e del fintech B2B più evoluto:
non tutta la finanza è uguale.
Un conto è pompare nuova finanza chirografaria in un’impresa già decotta.
Un altro conto è finanziare o acquistare crediti commerciali reali, tracciati, verificabili, con analisi del debitore ceduto, struttura dell’operazione, assicurazione del rischio, monitoraggio del portafoglio, limiti di concentrazione e controllo continuo.
Il fintech del working capital, se costruito bene, può essere una risposta più sana proprio perché si ancora a flussi economici concreti e non a narrativa. Ma la regola resta la stessa: anche l’invoice trading o il factoring digitale, se usati per mascherare il collasso di un’impresa senza prospettiva, cessano di essere soluzione e diventano parte del problema.
Questo è il punto che il mercato deve finalmente capire:
il tema non è “fare più credito”.
Il tema è fare credito giusto.
Non vince chi eroga di più.
Vince chi sa distinguere tra liquidità che accelera crescita e liquidità che prolunga agonia.
Vince chi sa finanziare il capitale circolante senza falsare il mercato.
Vince chi usa dati, tecnologia e disciplina per trasformare il credito in infrastruttura sana, non in anestetico temporaneo.
Per questo il fintech, oggi, non deve essere la macchina che rende più facile prestare.
Deve essere la macchina che rende più difficile prestare male.
Ed è qui che si gioca la partita vera del prossimo ciclo.
Perché il futuro non appartiene a chi distribuisce denaro più in fretta.
Il futuro appartiene a chi sa dimostrare, dossier alla mano, che quel denaro aveva una logica economica, una sostenibilità ex ante, un monitoraggio serio e una funzione industriale reale.
Il resto non è innovazione.
È solo credito sbagliato, confezionato meglio.
