[ BNPL per il Business ] E-Commerce, Corte UE all’Italia: non si possono imporre a fornitori obblighi supplementari

(Teleborsa) – La Corte UE richiama l’Italia a causa di una serie di obblighi aggiuntivi imposti dal nostro Paese agli operatori online Airbnb, Expedia, Google, Amazon e Vacation Rentals, che non trovano riscontro in altro Stato della UE e per questo si pongono in contrasto com la normativa della UE.

Tali disposizioni sono state adottate dalle autorità italiane nel 2020 e nel 2021, al fine dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti dei servizi di intermediazione online. I fornitori di tali servizi devono, in particolare, iscriversi in un registro tenuto da un’autorità amministrativa (AGCOM), trasmettere periodicamente un documento sulla loro situazione economica, comunicare una serie di informazioni dettagliate e versare un contributo economico. Sono anche previste delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Le società ricorrenti contestano tali obblighi dinanzi ad un giudice italiano, in quanto l’aggravamento degli oneri amministrativi che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Tutte queste società – salvo Expedia che ha sede negli Stati-Uniti – invocano in particolare il principio della libera prestazione dei servizi e sostengono di essere soggette principalmente alla normativa dello Stato membro in cui sono stabilite l’Irlanda o il Lussemburgo.

Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato di origine della società che fornisce servizi online disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati di destinazione sono invece tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento e non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l’Italia non può imporre a fornitori di tali servizi obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro di derivazione.

Secondo la Corte, tali obblighi non rientrano tra le eccezioni consentite dalla direttiva sul commercio elettronico, in quanto non sono necessari per tutelare uno degli obiettivi di interesse generale previsti da tale direttiva e non sono giustificati dalla finalità, invocata dalle autorità italiane, di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento.

 

(Fonte: Teleborsa)

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